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A proposito di un Decreto del Sant’Offizio
Sul Decreto del Sant’Offizio da noi pubblicato nel numero di domenica scorsa, siamo in grado di fare le seguenti precisazioni: Il Decreto si richiama al Can. 1399, che al n. 5 proscrive: «libri e opuscoli che narrano di nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli ecc..., se sono pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni canoniche». Ora fra le prescrizioni dei canoni c’è anche che queste pubblicazioni devono essere prima sottoposte alla revisione ecclesiastica (can. 1385). Il motivo principale del Decreto sta appunto nella mancanza della necessaria revisione ed approvazione ecclesiastica. Lo stesso Padre Pio da Pietrelcina ha detto diverse volte che si scrivano od asseriscono di lui cose, anche meravigliose, che non corrispondono al vero. La proscrizione delle opere elencate nel Decreto del Sant’Offizio è un esempio, perché le numerosissime pubblicazioni che trattano di simili argomenti devono avere lo « imprimatur » ecclesiastico. La dichiarazione del Sant’Offizio non implica una condanna della persona del Padre Pio e nemmeno delle persone degli autori dei libri stessi. Questo Decreto deve servire a richiamare tutti ad una maggiore moderazione e prudenza in materie così delicate. (L’Osservatore Romano del 3 agosto 1952)
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| attuale | 12:39, 25 mar 2026 | 422 × 780 (98 KB) | Terranovas67 (discussione | contributi) | A proposito di un Decreto del Sant’Offizio Sul Decreto del Sant’Offizio da noi pubblicato nel numero di domenica scorsa, siamo in grado di fare le seguenti precisazioni: Il Decreto si richiama al Can. 1399, che al n. 5 proscrive: «libri e opuscoli che narrano di nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli ecc..., se sono pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni canoniche». Ora fra le prescrizioni dei canoni c’è anche che queste pubblicazioni devono essere prima sottop... |
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