L’Osservatore Romano (15 giugno 1966)

Da Wiki Maria Valtorta.
Notificazione riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri proibiti
L’Osservatore Romano del 15 Giugno 1966

Il quotidiano vaticano L’Osservatore Romano del 15 Giugno 1966 pubblicò una “Notificazione” ufficiale della Santa Sede, in lingua latina, riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri proibiti e un articolo in lingua italiana intitolato: “Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale nelle manifestazioni della stampa”, che offriva un commento critico alla soppressione dell’Indice.

Precedentemente, il 7 dicembre 1965, alla vigilia della chiusura del Concilio Vaticano II, papa Paolo VI pubblica la lettera apostolica Integrae Servandae[1] in forma di motu proprio[2], con la quale riforma il Sant’Uffizio modificandone sia il nome sia il regolamento. Il documento, dotato di valore giuridico, ripercorre la storia e le trasformazioni di quello che era l’organismo più importante della Curia Romana, per poi sancirne il cambiamento: la Sacra Congregazione del Sant’Uffizio viene sostituita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede[3], incaricata di custodire la dottrina sulla fede e sui costumi in tutto il mondo cattolico. In questo contesto, non si fa più alcun riferimento all’Indice dei libri proibiti, circostanza che suscita turbamento in alcuni fedeli.

Il 14 giugno 1966, al fine di chiarire lo status dell’Indice dei libri proibiti, il cardinale Alfredo Ottaviani — nella duplice veste di ultimo Segretario del Sant’Uffizio e di nuovo Pro-Prefetto[4] della Congregazione per la Dottrina della Fede[5], nonché critico della riforma e dell’abolizione dell’Indice — si rivolge al Sommo Pontefice per ottenere chiarimenti sul significato di tale omissione. Ricevuta la risposta, ne ufficializza la soppressione. L’Indice, infatti, “non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure”. È importante sottolineare che non viene abolito soltanto l’Indice in sé, ma anche l’insieme delle sanzioni e delle condanne ad esso collegate.

Il giorno successivo, 15 giugno 1966, L’Osservatore Romano pubblica in latino il testo integrale della “Notificazione”. In quanto atto ufficiale della Santa Sede, esso viene registrato negli Acta Apostolicae Sedis[6] e promulgato nella lingua ufficiale. La notificazione, intitolata Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione, è riportata negli Acta Apostolicae Sedis[7].

Successivamente è stata tradotta in diverse lingue, tra cui l’italiano, che riportiamo qui sotto.

Notificatio de Indicis librorum prohibitorum conditione

Traduzione in italiano[8]:

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Notificazione riguardante l’abolizione dell’Indice dei libri proibiti

Dopo la Lettera Apostolica Integrae servandae data in forma di Motu Proprio il 7 dicembre 1965, non poche richieste sono pervenute alla Santa Sede per conoscere la sorte dell’Indice dei libri proibiti sin qui tenuto dalla Chiesa per salvaguardare, secondo il mandato divino, l’integrità della fede e dei costumi.

Per rispondere alle suindicate domande, questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver interrogato il Beatissimo Padre, comunica che l’Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.

Pertanto la Chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani. Ripone la sua più ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli Ordinari e delle Conferenze Episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi e, qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.

La Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, secondo lo spirito della Lettera Apostolica Integrae servandae e dei Decreti del Concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto sia necessario, degli Ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli Istituti e le Università ecclesiastiche.

Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la Santa Sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime.

Si provvedere pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della Chiesa sulle opere pubblicate.

Dato a Roma, dal Palazzo del S. Offizio, il 14 giugno 1966.

+ A. Card. Ottaviani

Pro-Prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede

+ P. Parente

Segretario

Articolo: “Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale”

Card. Pietro Parente

Nella medesima prima pagina de L'Osservatore Romano del 15 giugno 1966, accanto alla “Notificazione” relativa all’abolizione dell’Indice dei libri proibiti, comparve anche un articolo intitolato «Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale nelle manifestazioni della stampa», firmato semplicemente con la lettera “P”.

Il testo, che proponeva un commento interpretativo della notificazione stessa, potrebbe plausibilmente essere attribuito al cardinale Pietro Parente, allora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede[9]. L’ipotesi appare significativa anche alla luce del profondo legame che univa Parente al cardinale Alfredo Ottaviani: i due, legati da antica amicizia fin dagli anni del Seminario Romano[10], collaborarono strettamente negli ambienti del Sant’Uffizio. Fu poi lo stesso Ottaviani a favorire l’ingresso e l’ascesa di Parente nella Curia romana[11]; entrambi rappresentarono l’ala più tradizionale della teologia cattolica del Novecento, particolarmente impegnata nella difesa dell’ortodossia dottrinale contro il modernismo e le aperture considerate eccessive durante e dopo il Concilio Vaticano II.

Riproduciamo integralmente la trascrizione dell’articolo per facilitare la lettura:

Le nuove disposizioni per la tutela della Fede e della morale nelle manifestazioni della stampa

La Chiesa, fin dai primi secoli, ha sentito sempre il dovere di tutelare la fede e la morale dei suoi figli, secondo il divino mandato del suo Fondatore, che le ha affidato la missione di realizzare nel mondo il Regno di Dio per la salvezza di tutti.

La storia della Chiesa è contrassegnata dalla lotta contro gli errori teorici e pratici per assicurare l’integrità della fede e dei costumi.

Ma con la scoperta della stampa si diffuse maggiormente il pericolo e la Chiesa fu costretta a ricorrere a mezzi più efficaci per la difesa.

Nacque così l’Indice dei libri proibiti che per quattro secoli è stato lo strumento di controllo e di difesa contro gli errori della stampa. Strumento utile ma sempre meno adeguato di fronte alla crescente mole delle pubblicazioni.

Oggi il voler seguire la stampa mondiale per un giudizio di valutazione delle singole opere e per un elenco esatto di quelle dannose o pericolose per la fede e i costumi, sarebbe un’impresa assai difficile, anche per il mutato clima psicologico individuale e sociale.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, che al rispetto e alla difesa del patrimonio dottrinale e morale del passato unisce saggiamente la sensibilità per i problemi della coscienza moderna, nel Motu Proprio « Integrae servandae », (7 dicembre 1965), tenendo conto anche del desiderio dei Padri conciliari, ha riformato la struttura e lo spirito dell’antica Congregazione del S. Uffizio, conservandone il compito di vigilanza e di difesa per l’integrità della fede e dei costumi, ma moderandone il rigore giuridico e assegnandole un metodo più positivo e più pastorale.

Il Papa ha stabilito che la rinnovata Congregazione, prima di condannare un libro, si metta a contatto con l’Autore, si renda conto dell’ambiente, dove il libro è nato, ascoltando il parere dei Vescovi, e consideri la condanna formale come una extrema ratio.

Nel Documento Pontificio « Integrae servandae » non si fa menzione dell’Indice, che faceva parte della struttura del S. Uffizio, per conseguenza è da ritenersi che l’Indice, come tale, non continuerà più a vivere.

Intanto molti Vescovi hanno interpellato la S. Sede sulla sorte dell’Indice, a queste giustificate domande risponde oggi la Notificatio pubblicata su questo giornale, a firma del Cardinale Pro-Prefetto della S. C. per la Dottrina della Fede, dietro approvazione del S. Padre.

La Notificazione dichiara anzitutto che l’Indice da oggi innanzi non ha più valore giuridico di legge ecclesiastica con le annesse sanzioni contro i libri proibiti e chi li legge, li conserva o li diffonde, ma rimane in pieno vigore il suo significato e il suo valore morale, nel senso che esso richiama ad ogni coscienza cristiana il dovere di evitare, anche secondo le esigenze del diritto naturale, la lettura dei libri pericolosi per la fede e i costumi.

Contravvenire deliberatamente a questo dovere è peccato, anche se non si incorre in una pena ecclesiastica.

Pertanto la Chiesa fa assegnamento sulla matura coscienza dei fedeli (lettori, autori, editori, educatori), ma soprattutto confida nella vigile opera dei Vescovi e delle Conferenze Episcopali, che hanno il diritto e il dovere di tutelare la fede e la morale dei loro sudditi, controllando, prevenendo e, se occorre, riprovando la cattiva stampa.

Il primo rimedio dunque è affidato ai Vescovi locali, che sono invitati ad agire di propria iniziativa, secondo le leggi della Chiesa.

Al centro c’è la S. Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, alla luce del Mutu proprio « Integrae servandae » e delle direttive del Concilio Vaticano II, si metterà a contatto con l’Episcopato per aiutarne l’opera di controllo e di vigilanza sulla stampa.

Alla loro volta le Conferenze Episcopali, mediante le proprie Commissioni dottrinali, collaboreranno e comunicheranno con la Congregazione per la Dottrina della Fede, che approfitterà anche delle ricche risorse delle Università ed altri Istituti Cattolici di cultura.

In tal modo la S. Sede e l’Episcopato agiranno efficacemente in armonia di propositi per arginare i pericoli e promuovere la sana dottrina.

Ma allora non ci saranno più condanne solenni come quelle della messa all’Indice di una volta?

La Notificazione ammonisce che la S. Sede, secondo le esigenze della legge naturale e del mandato divino, si riserva il diritto di condannare pubblicamente un libro che offende la fede e i buoni costumi, ma non lo farà se non dopo di avere invitato benevolmente l’autore ad emendare il libro e l’autore si sia rifiutato di farlo.

Resta il problema di portare a conoscenza del Clero e dei fedeli il giudizio della Autorità Ecclesiastica sulle pubblicazioni di stampa e sulle correnti di pensiero nei vari Paesi.

A questa esigenza si provvederà con un organo di informazioni a stampa, che è allo studio.

Ogni benpensante saprà apprezzare il nuovo atteggiamento della Chiesa di fronte alla stampa, ispirato non solo, come è giusto, all’immutabile dovere di tutelare la fede e la morale, ma anche al clima maturato nel Concilio, che modera l’impero della legge e dell’autorità con la fiducia nella coscienza e nel senso di responsabilità dei fedeli e col tono pastorale del colloquio e della persuasione.

P

In merito a questo articolo, si può osservare come le direttive del Sommo Pontefice fossero, in realtà, orientate in senso più positivo rispetto all’accento posto dall’articolista sul controllo e sulla condanna della stampa, elementi che sembrano riflettere una concezione ormai legata a un passato restio a cedere il passo al nuovo corso ecclesiale. Papa Paolo VI affermava nel suo motu proprio[1]:

“Ma, poiché la carità esclude il timore (1Gv 4,18)[12], alla difesa della fede ora si provvede meglio col promuovere la dottrina, in modo che, mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti, gli araldi del vangelo riprendono nuove forze. Inoltre il progresso della cultura umana, la cui importanza nel campo religioso non dev'essere trascurata, fa sì che i fedeli seguano con maggiore adesione ed amore le direttive della Chiesa, se, per quanto è possibile in materia di fede e di costumi, vengono fatti loro intendere con chiarezza i motivi delle definizioni e delle leggi.”

Sviluppi successivi

Card. Alfredo Ottaviani[13]

La formulazione della notificazione lasciava spazio a diverse interpretazioni, dando l’impressione di concedere con una mano ciò che veniva ritirato con l’altra. Inoltre, non era chiaro se la soppressione riguardasse anche le opere che contenevano esplicite affermazioni eretiche. Si rese quindi necessario chiarire il significato del testo, cosa che il cardinale Alfredo Ottaviani fece con un Decreto di applicazione pubblicato il 15 novembre 1966. La conclusione, pur sintetica, non lasciava adito a dubbi: l’abolizione si estendeva a tutte le conseguenze e a tutte le opere.

Tuttavia, l’Indice non veniva meno in senso morale: esso conservava, infatti, un valore di ammonimento per la coscienza dei fedeli, invitando i cristiani a vigilare — per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale — contro quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi.

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Decreto circa i cann. 1399 e 2318 non più in vigore, 15 novembre 1966[14]

A seguito della pubblicazione della «Notificazione» del 14 giugno 1966 riguardante l’«Indice» dei libri proibiti, è stato chiesto a questa S. Congregazione per la Dottrina della Fede se rimangono in vigore il can. 1399, che vieta ipso iure determinati libri, e il can. 2318, che impone delle pene ai trasgressori della legge sulla censura e proibizione dei libri.

Le domande sono state sottoposte alla Sessione plenaria di mercoledì 12 ottobre 1966, durante la quale gli Em.mi Padri, tenendo presente la tutela della fede, hanno decretato di rispondere:

1) Negative alle due domande relative alla validità della legge ecclesiastica; si deve nondimeno ricordare nuovamente il valore della legge morale, che vieta assolutamente di mettere in pericolo la fede e i buoni costumi;

2) coloro che sono incorsi in censure a norma del can. 2318 devono essere considerati da esse assolti, per il fatto stesso dell’abrogazione del canone in parola.

Nel corso dell’Udienza concessa il 14 novembre 1966 all’Em.mo Cardinale Pro-Prefetto di questa S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il Sommo Pontefice Paolo VI ha approvato il presente decreto e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma, presso la sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 15 novembre 1966.

+ A. Card. Ottaviani

Pro-Prefetto

+ P. Parente

Segretario

Con il Decreto di applicazione pubblicato il 15 novembre 1966, la Congregazione per la Dottrina della Fede chiariva che, con la precedente “Notificazione” del 14 giugno 1966 relativa all’abolizione dell’Indice dei Libri Proibiti, dovevano considerarsi abrogati anche i canoni 1399 e 2318 del Codice di Diritto Canonico[15].

Fino a quel momento, il sistema ecclesiastico di tutela della fede e della disciplina ecclesiastica si fondava sull’Indice dei libri proibiti (Index Librorum Prohibitorum), sulla censura preventiva delle pubblicazioni religiose (can. 1399) e sulle relative pene canoniche previste per i trasgressori (can. 2318).

In particolare, il canone 1399 proibiva “ipso iure[16] ben dodici categorie di pubblicazioni considerate pericolose per la fede o i costumi.

L’Opera di Maria Valtorta rientrava nella quinta categoria, che comprendeva “i libri e gli opuscoli che narrano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, oppure che introducono nuove devozioni, anche sotto il pretesto che siano private, se pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni canoniche”.

Tali opere, pertanto, non potevano essere legittimamente pubblicate né lette dai fedeli senza essere state previamente sottoposte alla censura ecclesiastica[17] e senza aver ottenuto il relativo imprimatur. Il decreto del 1966 confermava dunque che, l’abolizione dell’Indice, comportava anche la cessazione della proibizione automatica prevista dal can. 1399 e, di conseguenza, non rendeva più necessario l’ottenimento di un imprimatur per la pubblicazione degli scritti di Maria Valtorta.

Il canone 2318, invece, prevedeva pene canoniche particolarmente severe — fino alla scomunica automatica — per chi pubblicava, diffondeva, difendeva o leggeva consapevolmente libri proibiti dalla Chiesa, nonché per chi stampava la Sacra Scrittura o suoi commenti senza la prescritta autorizzazione ecclesiastica. Con l’abrogazione di tale canone venivano meno anche le pene ecclesiastiche eventualmente connesse alla lettura dell’Opera di Maria Valtorta durante il periodo in cui essa figurava all’Indice.

Note


  1. 1,0 1,1 testo in italiano della lettera apostolica Integrae Servandae sul sito della Santa Sede
  2. Il motu proprio è un documento ufficiale emanato dal Papa di sua iniziativa personale - letteralmente “di proprio moto” - senza che vi sia una richiesta o proposta da parte di altri. Ha valore giuridico e viene spesso utilizzato per stabilire norme, riforme o disposizioni all’interno della Chiesa cattolica.
  3. oggi Dicastero per la Dottrina della Fede
  4. (Prefetto aggiunto)
  5. La riforma del Sant’Uffizio, infatti, stabiliva per la nuova Congregazione che: “La presiede il Sommo Pontefice e la dirige il Cardinale Segretario con l’aiuto di un Assessore, di un Sostituto e del Promotore di Giustizia.”
  6. Atti della Sede apostolica (abbreviato in AAS) sono la gazzetta ufficiale della Santa Sede
  7. AAS 58 (1966) pag. 445 del 14 giugno 1966
  8. dal sito della Santa Sede
  9. dal dicembre 1965 al giugno 1967
  10. seminario romano dell’Apollinare
  11. voce biografica del Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani dedicata al cardinale Ottaviani.
  12. Prima lettera di San Giovanni: 1Gv 4,18
  13. immagine rielaborata con IA
  14. dal sito della Santa Sede
  15. detto anche “Codice Pio Benedettino”, promulgato nel 1917 rimase in vigore fino al 1983, quando fu sostituito con il nuovo Codice di diritto canonico.
  16. “per il diritto stesso”, cioè automaticamente, senza bisogno di uno specifico provvedimento dell’autorità ecclesiastica.
  17. prevista dal can. 1385 del Codice Pio Benedettino